Articolo 72:
Secondo la tradizione, ogni corsa del Palio è preceduta
dallo sfilamento di un Corteo Storico, che costituisce una rievocazione
figurata degli ordinamenti, dei costumi e della grandezza della medievale Repubblica Senese, con particolare riguardo alle Contrade, le quali, con le loro Comparse, ne formano la parte principale.
I gruppi e le figurazioni delle quali il Corteo si compone e l’ordine cui deve svolgersi resultano dal prospetto schematico annesso al presente Regolamento (allegato A).
A tutto il complesso del Corteo è applicabile la disposizione di cui al secondo comma dell’Art. 9. Per le raffigurazioni delle parti del Corteo
che non rappresentano Contrade occorre l’assenso dell’Autorità Comunale.
Articolo 73:
La Comparsa, che ciascuna Contrada partecipante al Palio
ha l'obbligo di far intervenire al Corteo in sua rappresentanza, deve essere composta come segue:
Un TAMBURINO, due ALFIERI (giuocatori di bandiera), il DUCE, fiancheggiato da due UOMINI D’ARME; un FIGURINO (paggio maggiore) recante la Bandiera ufficiale della Contrada; due PAGGI VESSILLIFERI che recano le insegne delle antiche Compagnie militari; il FANTINO montato sul Soprallasso (cavallo di parata) condotto a mano
da un PALAFRENIERE; il BARBERO (cavallo da corsa) avuto in sorte dalla Contrada, condotto a mano dal BARBERESCO.
Per le Contrade che non corrono, la Comparsa, che anch'esse sono obbligate ad inviare al Corteo, manca soltanto del BARBERO e del BARBERESCO ed il SOPRALLASSO (cavallo di parata) è montato da un CAVALIERE, anzichè dal FANTINO.
Tutti i figuranti sopra indicati, eccezion fatta per il fantino, debbono avere idonea prestanza fisica ed essere vestiti coi costumi della rispettiva Contrada, quali resultano dai bozzetti approvati dalla Autorità Comunale, senza di che la comparsa non può essere ammessa al Corteo.
Quest'ultima disposizione vale anche per le Bandiere portate dai figuranti, i bozzetti delle quali debbono essere sempre sottoposti alla preventiva approvazione del Comune.
Articolo 74:
Abrogato (riguarda la proprìetà dei costumi che secondo la convenzione 8 Febbraio 1924 era del Comune ed è tornata alle Contrade).
Articolo 75:
La nota delle persone prescelte a figurare nella Comparsa
della rispettiva Contrada deve essere prodotta all’Ufficio di Polizia Urbana almeno due giorni prima di quello del Palio, affinchè sia dall’Autorità Comunale approvata.
In caso di mancata approvazione totale, o parziale degli elementi proposti, ne viene dato avviso senza motivazioni al Capitano, il quale è tenuto a provvedere all’immediata sostituzione ed a presentare all’Ufficio suddetto una nuova nota da concordare.
Articolo 76:
È vietato alle Contrade di far rappresentare nella Comparsa il fantino da altro figurante montato sul soprallasso, nello sfilamento del Corteo, o di esimersi, sotto qualsiasi pretesto, di farvi intervenire il cavallo da corsa (Barbero).
Soltanto in casi eccezionali, e cioè quando l'eccessiva irrequietezza del cavallo desse luogo ad inconvenienti o pericoli, l'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa, ha facoltà condotto direttamente nella Corte del Podestà.
Articolo 77:
L'ordine col quale ciascuna Contrada deve partecipare al
Corteo, in relazione alle adesioni ai Palii, ai vari sorteggi ed alle
altre circostanze previste nel precedente capitolo III, si riassume come
segue:
1) PALII ORDINARI NEI QUALI NON SI SIANO AVUTE RINUNCIE DI CUI ALL’ART. 6.
Precedono le Comparse delle sette Contrade che corrono di diritto,
nell’ordine in cui furono estratte nel sorteggio effettuato per il corrispondente Palio dell’anno innanzi; seguono le altre tre partecipanti al Palio e quindi le sette rimanenti, nell’ordine nel quale furono all’uopo sorteggiate rispettivamente ai sensi degli Art. 22 e 23.
2) PALII ORDINARI NEI QUALI SI SIANO AVUTE RINUNCIE DI CUI AL CITATO Art. 6.
a) Quando le rinuncie, per il loro numero, non abbiano dato luogo al
sorteggio previsto dall’ultimo comma del detto Art. 6: precedono le
Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione
dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre sorteggiate ai sensi dell’Art. 22 per completare il numero di dieci, pure nell’ordine di estrazione dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre che corrono di diritto nel corrispondente Palio dell’anno successivo, nell’ordine venuto a resultare dal sorteggio di cui all’Art. 23 ed infine quelle delle Contrade rinunciatarie, in ordine alfabetico;
b) Quando le rinuncie, per il loro numero, abbiano invece dato
luogo al sorteggio previsto dall’ultimo comma del predetto Art. 6: precedono le Comparse delle Contrade che corrono di diritto, nell’ordine di estrazione dell’anno innanzi; seguono quelle delle altre che hanno acquistato il diritto di correre, nell’ordine determinato dall’apposito sorteggio di cui all’Art. 25; vengono quindi quelle delle Contrade eventualmente rinuncianti, ma obbligate a partecipare alla corsa, nell’ordine del sorteggio previsto dall'ultimo comma dell'Art. 6 ed infine in ordine alfabetico, quelle delle rimanenti sette Contrade rinunciatarie.
3) PALII STRAORDINARI AI QUALI ABBIANO ADERITO TUTTE LE CONTRADE.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono e seguono le altre sette, nel rispettivo ordine di estrazione, di che all'art. 27.
4) PALII STRAORDINARI AI QUALI ALCUNE CONTRADE NON ABBIANO ADERITO.
Precedono le Comparse delle dieci Contrade che corrono, nell’ordine
di estrazione; seguono quelle delle Contrade aderenti, parimenti nell'ordine di estrazione, e vengono infine, in ordine alfabetico, le Comparse delle Contrade non aderenti.
Quando si abbiano Contrade escluse dal partecipare al Palio per punizione, le relative Comparse, in tutti i casi sopra considerati, debbono essere, in ordine alfabetico, ultime del Corteo.
L'ordine come sopra stabilito per ogni singolo caso non può esser modificato per alcun motivo.
Articolo 78:
La riunione delle Comparse, complete di tutti gli elementi che le compongono, degli altri gruppi di figuranti e la formazione del
Corteo, si effettuano alle ore e nei luoghi prescritti dall’Autorità Comunale, a cura di funzionari ed agenti da questa a ciò delegati.
Per dirigerne e disciplinarne lo sfilamento, la Giunta Municipale nomina un MAESTRO DI CAMPO, il quale, vestito in apposito costume, esplica le proprie funzioni, coadiuvato da alcuni ROTELLINI DI PALAZZO.
Articolo 79:
È dovere di tutti coloro che sono chiamati a figurare nel Corteo di tenere un contegno corretto e disciplinato, uniformandosi senza discutere agli ordini loro impartiti dal Maestro di Campo e dai Rotellini, e di cooperare, in quanto da ciascuno possa dipendere, alla miglior riuscita di questa parte della celebrazione.
In particolar modo è loro proibito, durante il percorso nel «Campo», di fumare, gridare, soffermarsi per parlare con spettatori, prender bibite od altro, togliersi il copricapo o altra parte del costume, o portare oggetti che non facciano parte di questo. I contravventori sono
punibili con la sospensione temporanea, o con l’espulsione a vita dal far parte al Corteo.
Articolo 80:
Entrando nel «Campo» dalla BOCCA DEL CASATO, al segnale dato con lo sparo di un mortaretto, il Corteo ha il suo svolgimento nella pista, sino al palco eretto dinanzi al Palazzo Civico, palco nel quale, dopo aver deposto le Armi, le insegne e gli altri oggetti portati nel Corteo, tutti i figuranti che non abbiano altri speciali incarichi debbono ordinatamente prender posto.
Nessun figurante, sino a quando la corsa del Palio non sia terminata, può scendere, per qualsiasi motivo o pretesto, dal palco suddetto, sotto pena dell’immediato allontanamento dalla Piazza e delle sanzioni previste nell’ultimo comma dell’Art. precedente. All’infuori dei figu-
ranti in costume, nessun altro può accedere e prendere posto nel palco delle Comparse.
Articolo 81:
Durante lo sfilamento del Corteo, che sarà accompagnato dal suono continuo del Campanone della Torre del Mangia, dalla Marcia del Palio eseguita dai Musici Comunali e dagli squilli dei Trombetti di Palazzo, gli Alfieri di ciascuna Comparsa, dopo aver compiuto l’alzata di saluto all'ingresso nel «Campo» al rullo del tamburo, debbono
eseguire soltanto quattro sbandierate, e cioè, la prima dinanzi al Palco dei Giudici, la seconda all’altezza della Fonte Gaia, la terza di fronte al Palco dei Priori e la quarta dinanzi alla Cappella Comunale.
A sfilamento ultimato, un alfiere per ogni Contrada e il rispettivo tamburino sono tenuti a partecipare ad una sbandierata finale collettiva di fronte al Palazzo Civico quale omaggio all’Autorità del Comune.
Le sbandierate debbono venire dagli Alfieri eseguite nella maniera tradizionale, con aggraziati movimenti e giuochi, che diano risalto alla loro abilità, ma senza eccessivi virtuosismi che richiedano un tempo maggiore di quello stabitito dal Maestro di Campo, cui spetta il compito di imporre la cessazione e di segnalare tutte le infrazioni all’Autorità Comunale, per i provvedimenti disciplinari del caso.
Nota: Nella seduta del 12 agosto 1964, la Giunta Municipale deliberò (del. n. 1347) «a parziale modifica dell’art. 81 del Regolamento per il Palio del 16 agosto 1964»:
1) Le sette Contrade che non prendono parte alla corsa dovranno entrare nella pista una di seguito all’altra, senza fermarsi per le sbandierate d’obbligo, previste nell’art. 81 del Regolamento, e dovranno eseguire una sola sbandierata a comando del Maestro di Campo, non appena saranno tutte e sette sistemate nella pista.
Il Maestro di Campo si avvarrà, per ordinare la sbandierata, di un segnale fatto eseguire da due paggetti che sosteranno uno al Palco dei Giudici e uno al Palco delle Comparse.
Le Contrade saranno sistemate nel semicerchio compreso tra il Casato e S. Martino. Le medesime eseguiranno l'alzata delle bandiere all’ingresso del Campo (Bocca del Casato) e durante il percorso, prima e dopo la sbandierata, sventoleranno le bandiere.
2) Le dieci Contrade che prendono parte alla corsa e gli altri figuranti del Corteo Storico osserveranno durante il Corteo Storico quanto praticato per i Palii precedenti.
Articolo 82:
Terminato coll’effettuazione della sbandierata collettiva il Corteo Storico, mentre dai Valletti del Comune viene portato nel Palco dei Giudici il Palio da assegnarsi alla Contrada Vincitrice, come è disposto in successivi Articoli, i barberi ed i loro fantini, riuniti nella Corte del Podestà, debbono tenersi pronti per la corsa.
In detta Corte, oltre alle persone tassativamente indicate nell’Art. 55 per le prove, sono ammessi ad accedere, per la sera del Palio, soltanto due incaricati da ciascuna Contrada di recare il costume che il fantino deve indossare per la corsa e di ritirare quello di parata indossato dal fantino stesso nel Corteo. I nomi di detti incaricati debbono essere preventivamente resi noti all’Autorità Comunale, insieme con quelli dei componenti la Comparsa.
Articolo 83:
Le Contrade non possono, per alcun motivo (tranne che per assoluta impossibilità fisica preventivamente accertata, com’è prescritto all’Art. 56) ritirare il proprio cavallo dal Palio, in qualunque fase della celebrazione e quali che siano gli incidenti che possano verificarsi.
Contravvenendo, le Contrade sono passibili dell’esclusione dai due Palii successivi, ordinari o straordinari.
Articolo 84:
Per la Corsa del Palio, i fantini sono tenuti ad indossare Costume della foggia prescritta dall’Art. 61 per le prove, ma il berretto deve essere sostituito da uno zucchetto metallico, dipinto coi colori della Contrada, per la protezione della testa.
Ad ogni fantino è poi consentito l’uso degli speroni e di un nerbo (tendine di bue) fornito a tutti dal Comune, di tipo uniforme, tanto per incitare maggiormente il cavallo proprio, quanto per battere ed ostacolare con esso i fantini avversari ed i loro cavalli durante il percorso.
I fantini non possono però far uso del nerbo suddetto sugli avversari e loro cavalli sino a che, data la mossa, non abbiano raggiunto il bandierino di traguardo.
Il nerbo viene consegnato a ciascun fantino da un Vigile Urbano al momento dell’uscita dalla Corte del Podestà per recarsi alla mossa.
Nella Corte del Podestà, prima di salire a cavallo, i fantini devono essere perquisiti, per accertare che non rechino seco altri mezzi di offesa.
Articolo 85:
Deliberazione del Consiglio Comunale 3 Giugno 1952, n. 111
L’Art. 85 - del «Regolamento per il Palio» è sostituito dal seguente:
Anche per il Palio la chiamata delle Contrade dalla Corte del Podestà alla mossa si effettua nella forma stabilita per le prove dal 1° e 2° comma dell’Art. 62.
Per l’ordine d’ingresso e l’occupazione del posto al canapo, debbono osservarsi le norme seguenti:
1° - L'ordine di presentazione delle Contrade al canapo è indicato da un mezzo meccanico di cui in appresso si specificano le caratteristiche:
a) il mezzo meccanico di cui trattasi è composto di una vasca serbatoio, da un tubo a doppia camicia e da dieci sfere, dette comunemente barberi, di spessa materia (legno o platinina) con i colori delle Contrade partecipanti alla corsa;
b) la vasca serbatoio di forma ovoidale dovrà avere una cubatura sei volte superiore alla cubatura complessiva dei dieci barberi; il tubo a doppia camicia dovrà essere munito nella parte esterna di dieci fori di diametro leggermente inferiore a quello dei barberi, in
modo che ogni barbero corrisponda esattamente al relativo foro, e tali fori dovranno, ben marcatamente, essere numerati dall'uno al dieci ed avranno forma circolare ad eccezione dell'ultimo segnato col n. 10 che dovrà avere forma quadrata per indicare la contrada di rincorsa;
c) I barberi dovranno essere di ugual peso, forma e dimensione.
2° - Il dispositivo sarà tenuto in custodia dall'Amministrazione Comunale e un funzionario dell’Amministrazione dovrà consegnare a tempo debito, ai Sigg. Deputati della Festa, riuniti nel palco dei Giudici tre esemplari del mezzo meccanico per le tre mosse, completamente separati nelle parti che lo compongono, nonché trenta barberi, onde procedere alle operazioni necessarie per l'indicazione dell'ordine delle mosse. Ognuno dei tre tubi dovrà portare ben visibile il numero che lo distingue e cioè n. 1, n. 2, n. 3.
3° - I Signori Deputati della Festa prenderanno in consegna i tre
esemplari e al momento in cui lo riterranno più opportuno deporranno, in presenza dei dieci Capitani, i barberi nella vasca serbatoio, dieci per ogni vasca e rappresentante ciascuno una delle Contrade che corrono, indi innesteranno il tubo nella vasca, avendo cura di
isolare i barberi dal tubo a mezzo dell’apposita serranda. Procederanno poi al rimescolamento dei barberi, e aperta la serranda, lasceranno che i barberi, liberamente defluendo si dispongano lungo il tubo chiuso con la doppia camicia.
Tale operazione dovrà essere ripetuta tante volte quante occorrono per l’approntamento di tutti i tre tubi; compiuta tale operazione si applicheranno i sigilli a mezzo di apposita impiombatura, disinnestando la vasca serbatoio. I tubi sigillati verranno disposti ciascuno
nella propria cassetta in attesa del segnale che indica l’uscita dei fantini dal Cortile del Podestà.
4° - Quando i fantini, montati sui rispettivi cavalli e avviati alla
mossa, raggiungeranno l’altezza della curva del Casato, si estrarrà il tubo della prima mossa, contraddistinto dal n. 1 e si toglieranno i sigilli. Facendo ruotare la camicia si porrà in evidenza l’ordine di presentazione per la prima mossa.
5° - Immediatamente sarà dettato al funzionario Comunale, incaricato di trascrivere detto ordine su tre moduli predisposti, l'ordine di presentazione delle Contrade al canapo, nel modo stesso in cui queste vengono indicate dalla numerazione impressa sul tubo, e cioè
la Contrada il cui barbero andrà a porsi nel foro contraddistinto col n. 1
andrà a collocarsi al primo posto e così via per i rimanenti barberi fino a quello di rincorsa. Compilati i tre elenchi i detti Deputati cureranno che un esemplare venga rimesso al mossiere, altro esemplare al Comandante o al Graduato degli Agenti Municipali incaricato
della chiamata, mentre il terzo resterà a disposizione degli stessi Deputati della Festa o dei Signori Capitani per opportuna conoscenza.
6° - Qualora la prima mossa non resulti valida l’operazione sarà
ripetuta con tubo contraddistinto dal n. 2 e così per la terza con tubo contraddistinto dal n. 3.
Ove le tre mosse non siano sufficienti e si debba procedere a successive partenze l’ordine di queste sarà quello della prima seconda e terza mossa, ma invertito.
7° - Terminato il Palio il dispositivo sarà consegnato dai Sigg. Deputati della Festa all'Amministrazione Comunale per la custodia.
Articolo 86:
Abrogato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 in data 3 Giugno 1952.
Articolo 87:
Salva ogni particolare disposizione espressamente riferentesi alla corsa del Palio, sono applicabili a tutto quanto concerne
lo svolgimento della corsa stessa le norme che disciplinano l’effettuazione delle prove, norme contenute negli Art. 41, penultimo e ultimo
comma, 54 ultimo comma, 57, 59, 60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, e 70.
Articolo 88:
Quando la mossa sia stata valida ed i Giudici della Vincita abbiano emesso il loro inappellabile verdetto sull’esito della corsa, il Palio viene subito consegnato dal rappresentante l'Autorità Comunale e dai Deputati della Festa al Capitano della Contrada vincitrice, il quale provvede a farlo prendere da persona di sua fiducia e a farlo trasportare nella sede della Contrada stessa nella festevole forma tradizionale. La bandiera della Contrada vincitrice, salutata dagli
squilli dei Trombetti, viene subito esposta ad una finestra centrale del primo piano del Palazzo Comunale e vi rimane anche per l’intero giorno successivo.
Articolo 89:
È proibito qualunque partito, o accordo diretto a far vincere il Palio ad una, piuttosto che ad un'altra Contrada.
Articolo 90:
In caso di pioggia che si verifichi durante lo sfilamento del Corteo Storico, o che, anche cadendo in precedenza, abbia resa la pista impraticabile o pericolosa, l’Autorità Comunale, udito il parere dei competenti propri Uffici, dei Deputati della Festa e dei Capitani delle Contrade partecipanti alla corsa, ha facoltà di rimandare il
Palio al giorno successivo e di rinviarlo ulteriormente, se ciò fosse reso necessario dal permanere delle avverse condizioni atmosferiche.
All’Autorità Comunale è pure riservata facoltà di rinviare, in accordo con l’Autorità di P.S., l’effettuazione del Palio, per motivi che interessino l’ordine pubblico.
Articolo 91:
Qualora nel Palco dei Giudici sorgessero, durante o dopo la corsa, contestazioni o diverbi tra coloro che sul Palco stesso prendono posto, la Forza Pubblica potrà intervenire soltanto quando
uno dei Deputati della Festa lo richieda.
Articolo 92:
Nei tre giorni successivi a quello nel quale il Palio sia stato effettuato, i Deputati della Festa debbono rimettere al Sindaco una particolareggiata relazione in merito alla organizzazione ed all’intero svolgimento del Palio stesso, segnalando ogni circostanza che meriti rilievo, o che richieda provvedimenti.