Articolo 10: Contrade - Nomina di Commissario
Ferma restando l'autonomia delle Contrade, è ammessa, in via eccezionale, la nomina di un Commissario incaricato della ricostituzione del Seggio e della temporanea reggenza, nei soli casi seguenti:
- quando venga a mancare il Seggio e agli appartenenti alla Contrada, malgrado i formali inviti scritti del Comune, da affiggersi presso la sede per tre volte di seguito e per dieci giorni ciascuno, non riesca possibile la ricostituzione, e gli appartenenti stessi invochino tale provvedimento, o con la loro inerzia lo rendano indispensabile;
- quando si verifichi da parte della Contrada una assoluta e ingiustificata inattività che si prolunghi per almeno un triennio, così che il Seggio in carica debba considerarsi decaduto.
Nei casi sopra previsti, il Magistrato delle Contrade è chiamato ad esprimere parere sulla necessità del provvedimento.
La nomina del Commissario, da scegliersi fra persone esperte di vita contradaiola, su una terna di nomi proposti dal Magistrato delle Contrade, è di esclusiva competenza della Giunta Comunale.
La gestione straordinaria non può superare la durata di tre mesi. Qualora entro tale periodo il Seggio non sia stato ricostituito e la situazione permanga invariata, si procederà alla nomina di un altro Commissario, rinnovando la procedura sopra stabilita.