Articolo 100: Punizioni a Fantini e Contrade - Provvedimenti d'urgenza
Quando si tratti di infrazioni per le quali sia già prevista nel presente Regolamento la penalità dell’esclusione di Fantini o di Contrade dal partecipare al Palio in corso, o di mancanze non contemplate espressamente, ma di tale gravità da rendere necessaria tale esclusione, il provvedimento viene adottato d’urgenza dall’Autorità Comunale, tanto per i Fantini, quanto per le Contrade, sentiti i Deputati della Festa o il Mossiere ed ha immediata esecuzione, sempre che il provvedimento di sospensione del Fantino sia comunicato prima della rassegna di cui all’art. 58 ultimo comma. Se comunicato successivamente la sospensione avrà effetto per il Palio o i Palii successivi.