Articolo 12: Contrade - Notifica del Seggio al Comune
È dovere di ogni Contrada notificare con lettera ufficiale al Comune la formazione del proprio Seggio, indicando il cognome, nome e la residenza di ciascuno dei membri che lo compongono, nonché la carica rispettivamente coperta.
La comunicazione deve essere fatta volta a volta che si proceda alla ricostituzione totale, o a parziali cambiamenti, ma in ogni modo, entro il 31 maggio di ciascun anno deve essere rimesso un completo elenco, aggiornato a tale data.
La rappresentanza della Contrada nei confronti del Comune non può essere esercitata ove manchino le comunicazioni sopra prescritte.