Articolo 44: Corse di prova - Disposizioni - Rinvio per pioggia
Per l'esecuzione delle corse di prova saranno osservate anche le particolari disposizioni emanate in proposito dalle Autorità competenti, ai sensi del secondo comma dell'art. 34.
In caso di pioggia le operazioni possono essere rimandate ad ora più conveniente dello stesso giorno, od anche al giorno successivo. Ogni decisione in proposito spetta all'Autorità Comunale, udito il parere dei Deputati della Festa e dei Capitani.