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Regolamento per il Palio

Testo approvato con le ultime modifiche di cui alla delibera del Consiglio Comunale n. 99 del 17 giugno 2019
(in vigore dal 1 dicembre 2019)

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Articolo 50: Assegnazione dei cavalli - Obbligo di partecipazione alle prove - Divieto di sostituzione - Impossibilità di correre il Palio

Le Contrade sono tenute a partecipare alle corse di prova ed al Palio col cavallo loro assegnato.

Nessuno può pretendere l'assegnazione di altro cavallo nel caso in cui quello avuto in sorte si venga a trovare nell'impossibilità di correre, o deceda per qualsiasi causa.

In tali eventualità, mentre resta fermo per la Contrada l'obbligo di presentarsi insieme alle altre, con la propria Comparsa, nel Corteo Storico, viene meno il diritto di prender parte al Palio, senza che possa essere invocato a compenso uno speciale trattamento nei Palii successivi, importando ciò un'alterazione sostanziale nei turni stabiliti dall'Art. 4.

È perciò assolutamente proibito alle Contrade di cambiare o sostituire, per qualsiasi motivo, il cavallo loro assegnato, sotto pena dell'esclusione per dieci anni dai Palii ordinari e straordinari e senza pregiudizio di ogni altra azione civile o penale contro i responsabili. Inoltre la Contrada che abbia cambiato o sostituito il cavallo si considera, ad ogni effetto, come non partecipante al Palio.

L'impossibilità di correre il Palio per il cavallo avuto in sorte da una Contrada viene dichiarata dall'Autorità Comunale soltanto in caso di lesione gravissima o di malattia gravissima sopravvenuta, riconosciuta dalla Contrada interessata, oppure su conforme parere espresso a maggioranza da un Collegio Veterinario composto dal Veterinario Comunale, da uno nominato dal Magistrato delle Contrade e da un terzo di fiducia della Contrada interessata, scelto liberamente dalla medesima nell'albo professionale, con le modalità previste dall’art. 17.

Il Veterinario di fiducia del Magistrato delle Contrade viene nominato dal Magistrato stesso entro il mese di aprile di ogni anno e tale nomina, da notificarsi al Comune entro 10 giorni,ha effetto per tutte le corse dell'anno, salvo diverse indicazioni da parte del Magistrato delle Contrade da notificare al Comune almeno venti giorni prima del Palio.

Per promuovere la procedura di cui sopra il Veterinario Comunale da immediato avviso all'Autorità Comunale ogni volta constati che un cavallo ha riportato lesioni gravissime od è stato colpito da malattia talmente grave da far ritenere che possa trovarsi nell'impossibilità di correre.

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